La crisi che ha afflitto i mercati nei mesi passati e che ancora oggi stenta a lasciare il passo alla ripresa, è certamente, sinonimo di cambiamento.
Questa crisi può essere vissuta in molti modi e molto dipende dalla dimensione della realtà aziendale: può essere vissuta con preoccupazione, con indifferenza, con pessimismo ma anche con spirito di opportunità emergente.
Ed è proprio su questo ultimo concetto che ci vogliamo soffermare: la crisi che genera cambiamento e opportunità di crescita, perché e’ proprio in questo contesto che la direttiva macchine 2006/42/CE, quasi per puro caso, viene a collocarsi apportando a sua volta una ventata di novità a supporto di quelle aziende che stanno cogliendo l’occasione per cambiare, maturare.
La direttiva 2006/42/CE pone alcuni cambiamenti sostanziali che non devono essere visti come “l’uomo nero” , ovvero, come portatori di stravolgimento e confusione, ma che vanno interpretati come un intento della direttiva stessa di adempiere in pieno al suo ruolo di REGOLATORE SOCIALE, comune a tutte le direttive, le norme tecniche e le linee guida.
I concetti di innovazione più spinta introdotti dalla nuova direttiva macchine , che portano anche ad una riflessione sui valori sociali legati al mondo del lavoro, sono quelli che portano le aziende ad interrogarsi sulla sicurezza di attrezzature di lavoro, di macchine, impianti di produzione, siano esse “Costruttori” o “Utilizzatori” di questi strumenti.
Vorremmo soffermarci, in particolare, su due principi innovatori citati nella nuova direttiva per far comprendere alle aziende quanto parlare di Direttiva Macchine non sia più solo un problema dell’ufficio tecnico o della produzione o tutt’al più dell’ hse manager, ma una questione di carattere strategico per il futuro dell’azienda.
Novità sull’iter di marcatura CE
La nuova Direttiva Macchine prevede che per le macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV si effettui un controllo interno sulla fabbricazione.
L’Allegato VIII descrive la procedura di valutazione della conformità da seguire per tutte le categorie di macchine non elencate nell'allegato IV.
Questa procedura è anche una delle tre procedure di valutazione della conformità che possono essere scelte per le macchine appartenenti alle categorie di cui l'allegato IV, qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti siano elencati nella GUUE che coprono tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute.
La Sezione 2 dell'allegato VIII, ribadisce l'obbligo del fabbricante o del suo mandatario di redigere un fascicolo tecnico conformemente all'allegato VII, lettera A, punto 1 per ogni tipo di macchina.
Il fascicolo tecnico deve individuare i requisiti di sicurezza e salute (EHSRs) applicabili alla macchina e descrivere il modo in cui sono stati soddisfatti.
Va notato che un fascicolo tecnico è richiesto sia per le macchine prodotte in serie e per i macchinari costruiti come una singola unità.
La sezione 3 dell'allegato VIII impone al fabbricante di prendere le misure necessarie per garantire che il processo di fabbricazione garantisca la conformità delle macchine prodotte con il fascicolo tecnico e con i requisiti essenziali di sicurezza e salute applicati.
Nell’Allegato VII si trovano le indicazioni relative alla costituzione del Fascicolo Tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasi-macchine (tra cui in Allegato VI le istruzioni per l'assemblaggio). Per le macchine si parla di Fascicolo Tecnico della Costruzione. Per le quasi-macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente. Per macchine (e componenti di sicurezza) che rientrano nell' Allegato IV si distinguono due casi:
1. Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, allora il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:
1. a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII)
2. b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
3. c) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
2. Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:
1. a) procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), più il controllo
interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
2. b) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
Non esiste più la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo
notificato senza che questo preveda alcuna verifica.
Concetto di garanzia di Qualità Totale
La valutazione della conformità, descritta nell’allegato X della direttiva, di una macchina, di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, è la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
Il sistema qualità deve garantire tassativamente la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva macchine 2006/42/EC.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.